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Le disposizioni dell'articolo 1 concernenti l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali alla stessa data non sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per importi superiori a quello determinato con i criteri previsti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 24 luglio 1986 al 29 ottobre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-07-11;390~art4 · fonte su Normattiva