Art. 13 — Ammissione al patrocinio a spese dello Stato
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La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalle dichiarazioni di cui all'articolo 11, deve essere presentata, in carta semplice, contestualmente agli atti di cui agli articoli 414 e 416 del codice di procedura civile. Il giudice dispone sull'ammissione con decreto motivato, da pronunciarsi non oltre l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile. Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori iscritti nell'albo del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda, o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine. Qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione; qualora resti invece totalmente soccombente e proponga impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dal giudice competente per l'impugnazione.
Testo in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002
