Art. 16 — Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato
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I fondi necessari per l'applicazione degli articoli della presente legge relativi alla gratuita' del giudizio e al patrocinio a spese dello Stato sono stanziati sullo apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia. L'onere a carico dello Stato derivante dagli articoli predetti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1973 e' previsto in lire 1.000 milioni.
Testo in vigore dal 13 settembre 1973 al 1 luglio 2002
