Art. 20Gratuito patrocinio

Durante il giudizio, l'imputato puo' essere ammesso al beneficio del patrocinio gratuito con decreto motivato del presidente del tribunale militare. Durante la istruzione, il beneficio puo' essere conceduto con decreto motivato del giudice istruttore, se si procede con istruzione formale, o del pubblico ministero, se si procede con istruzione sommaria. Il beneficio del gratuito patrocinio si estende alla facolta', per l'imputato, di farsi desistere nel giudizio da un consulente tecnico.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art20 · fonte su Normattiva