Art. 18 — Costituzione dei tribunali in sezioni
L'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' cosi' modificato: "Il tribunale puo' essere costituito in piu' sezioni. Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonche' separatamente le controversie di lavoro. A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie".
Testo vigente dal 13 settembre 1973
