Art. 45 — Dei giudici
Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:
- a)dal giudice di pace;
- b)dal pretore;
- c)dal tribunale ordinario;
- d)dalla corte di appello;
- e)dalla Corte di cassazione;
- f)dal tribunale per i minorenni;
- g)dal magistrato di sorveglianza;
- h)dal tribunale di sorveglianza;
Testo vigente dal 27 novembre 1991
