Istituzione del giudice di pace

Art. 45 — Dei giudici

Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La giustizia nelle materie civile e penale e' amministrata:

  • a)dal giudice di pace;
  • b)dal pretore;
  • c)dal tribunale ordinario;
  • d)dalla corte di appello;
  • e)dalla Corte di cassazione;
  • f)dal tribunale per i minorenni;
  • g)dal magistrato di sorveglianza;
  • h)dal tribunale di sorveglianza;

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art45 · fonte su Normattiva