I presidenti delle corti di appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria.

Testo vigente dal 13 settembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533~art27 · fonte su Normattiva