Art. 28 — Effetti del collocamento a riposo sui ruoli organici
Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 13 settembre 1973
