Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternita', cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalita' e secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Testo vigente dal 4 maggio 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-26;162~art7 · fonte su Normattiva