Art. 2 — Composizione delle Sezioni
La Sezione e' costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonche' dagli esperti nominati a sensi della presente legge. Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, piu' lezioni specializzate. Il Collegio giudicante e' composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonche' da due esperti.
Testo vigente dal 30 marzo 1963
