La Sezione e' costituita dai magistrati ad essa annualmente attribuiti in base alle norme sull'ordinamento giudiziario, nonche' dagli esperti nominati a sensi della presente legge. Ove le esigenze di servizio lo richiedono, possono essere istituite, presso i singoli Uffici giudiziari, piu' lezioni specializzate. Il Collegio giudicante e' composto dal numero di magistrati fissato dalle norme in vigore, nonche' da due esperti.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;320~art2 · fonte su Normattiva