Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse. La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore e' devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;320~art1 · fonte del testo