Art. 1 — Sezioni specializzate - Competenza
Le Sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari, attualmente costituite presso i Tribunali e le Corti d'appello, sono soppresse. La competenza alle stesse attribuita dalle norme in vigore e' devoluta a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti, costituite a sensi della presente legge.
Testo vigente dal 30 marzo 1963
