Disciplina delle cooperative sociali
Art. 1 — Definizione
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Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- a)la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b)lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
Testo in vigore dal 3 dicembre 1991 al 20 luglio 2017
