Disciplina delle cooperative sociali
Art. 1 — Definizione
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Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- a)la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ((, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106));
- b)lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".
Testo in vigore dal 20 luglio 2017 al 11 agosto 2018
