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Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonche' ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 25 febbraio 1996
