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Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonche' ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati. ((Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea)).

Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 9 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1996

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1974 al 25 febbraio 1996. 33 parole aggiunte.

… temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati. aggiunto: Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art11 · fonte del testo