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Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi terzi, nonche' ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per esservi sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati. ((Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai prodotti tessili provenienti da un Paese terzo sottoposti a lavorazione su territorio nazionale, non commercializzati e riesportati verso un Paese membro dell'Unione europea)).
Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 9 luglio 1999
