Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1974 al 4 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono applicare i metodi di analisi qualitative e quantitative, sia chimiche sia microscopiche sia per separazione manuale previste dalle apposite direttive comunitarie, la cui applicazione sia disposta nei modi previsti nel successivo articolo 26.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 4 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art23 · fonte su Normattiva