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Ogni prodotto tessile composto da due o piu' fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione "minimo 85 per cento", oppure infine dalla completa composizione percentuale del prodotto. Ogni prodotto tessile composto da due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali in peso. Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre puo' essere designato con l'espressione "altre fibre", seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora pero' si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione percentuale. Le espressioni "residui tessili" o "composizione non determinata" possono essere usate a prescindere dalle percentuali in peso delle fibre componenti, esclusivamente per tutti i prodotti la composizione dei quali non possa essere tecnicamente precisabile. Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone e da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, e' consentita l'espressione "misto lino" accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione "ordito puro cotone trama puro lino".

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 16 gennaio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art6 · fonte su Normattiva