Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1973, n. 883, sono sostituiti dai seguenti: "Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale. Qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 per cento della composizione di un prodotto, si dovra' indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso. Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare all'atto della fabbricazione".

Testo vigente dal 18 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;669~art3 · fonte su Normattiva