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E' fatto divieto, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conferire, a norma dell'articolo 60, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, incarichi per servizio di notificazione di atti degli uffici delle imposte dirette, a personale estraneo all'amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1979 al 25 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;853~art3 · fonte del testo