Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 15 — Diffusione di giornali nelle scuole

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonche' un locale per la loro lettura. Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialita'.

Testo vigente dal 6 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art15 · fonte su Normattiva