Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita' di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta. Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.

Testo vigente dal 6 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art16 · fonte su Normattiva