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Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa. I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:

  • a)lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
  • b)lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
  • c)lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali. I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente. Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento. Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati dai fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale. Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11. Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie. La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e' dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. Se la dichiarazione non risulta corrispondente al vero, la testata perde il diritto alle provvidenze per un biennio.

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 13 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art24 · fonte su Normattiva