Art. 40 — Divieto di cumulo di provvidenze
I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attivita' di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, cosi' come definiti dall'articolo 20.
Testo vigente dal 6 agosto 1981
