Art. 26 — Contributi per la stampa italiana all'estero
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((A decorrere dal 1 gennaio 1986 e' autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero)). La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma e' determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonche' del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione. Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1987, N. 67)).
Testo in vigore dal 10 marzo 1987 al 5 aprile 2001
