Art. 19 — Contributi per la stampa italiana all'estero
Il primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1986 e' autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero". Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' abrogato.
Testo vigente dal 9 marzo 1987
