Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 39 — Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

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Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorita' rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato e' determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilita' speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 aprile 1983, n. 130

1

La L. 26 aprile 1983, n. 130 ha disposto (con l'art. 10 comma 5) che "il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' stabilito, per l'anno 1983, in lire 130 miliardi, verso contestuale riduzione di lire 35 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nel bilancio del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902."

Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 29 dicembre 1983

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