Art. 20 — Organi di partiti, sindacati e comunità religiose
I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunita' religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.
Testo vigente dal 6 agosto 1981
