Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale
Art. 22 — Cumulo di contributi
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'.
Testo vigente dal 25 agosto 1982
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalita'.
Testo vigente dal 25 agosto 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art22 · fonte su Normattiva