Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 49 — Concentrazioni nella stampa quotidiana

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Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa abbia superato le percentuali di tiratura di cui all'articolo 4 e sia editrice di piu' testate, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di azioni, partecipazioni, quote di proprieta' fino a rientrare nelle percentuali massime di cui al predetto articolo 4. In tale caso i contratti di affitto sono sempre cedibili malgrado patto contrario. Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 13 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art49 · fonte su Normattiva