Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 50 — Rilascio delle autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici

Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo. Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 e' emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

Testo vigente dal 6 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;416~art50 · fonte su Normattiva