Art. 4 — Disposizioni transitorie - Abrogazione
Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, gli esercizi commerciali in cui e' stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, e' rilasciata, qualora richiesta, di diritto. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Testo vigente dal 23 aprile 1999
