Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, gli esercizi commerciali in cui e' stata effettuata la sperimentazione possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici, e' rilasciata, qualora richiesta, di diritto. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Testo vigente dal 23 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-13;108~art4 · fonte su Normattiva