Art. 2
Le scuole di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono riservate agli appartenenti al gruppo linguistico sloveno, cittadini italiani o regolarmente residenti nella zona. L'iscrizione e la frequenza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena sono sottoposte alle norme vigenti per le corrispondenti scuole italiane.
Testo vigente dal 9 ottobre 1961
