Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, in licenza straordinaria per infermita' non riconosciuta dipendente da causa di servizio, conservano i seguenti assegni:
- a)i tre quinti dello stipendio o della paga;
- b)i tre quinti dell'indennita' militare. Per gli ammogliati la riduzione a tre quinti si applica soltanto su una quota pari alla misura dell'indennita' militare prevista per i celibi;
- c)i tre quinti dell'indennita' di carovita, comprese le quote per la famiglia;
- d)i tre quinti dell'indennita' caropane, comprese le quote per le persone di famiglia;
- e)i tre quinti dell'assegno personale di cui fossero eventualmente provvisti;
- f)i tre quinti del soprassoldo per distintivi di merito. Sono sospese:
- g)l'indennita' militare speciale;
- h)l'indennita' di alloggio. Nel caso di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono corrisposte le intere competenze, escluse l'indennita' di alloggio e di cavallo. Durante la licenza straordinaria per infermita', dipendente o non da causa di servizio, non sono dovuti, dal giorno di inizio dell'assenza, le seguenti indennita': manicomiale, di malaria, di disagiata residenza, speciale vestiario per l'uso dell'abito civile, giornaliera di presenza; per l'indennita' giornaliera carceraria e per l'indennita' giornaliera d'ordine pubblico si applicano le particolari disposizioni che le riguardano.
Testo in vigore dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010
