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I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, in licenza straordinaria per infermita' non riconosciuta dipendente da causa di servizio, conservano i seguenti assegni:

  • a)i tre quinti dello stipendio o della paga;
  • b)i tre quinti dell'indennita' militare. Per gli ammogliati la riduzione a tre quinti si applica soltanto su una quota pari alla misura dell'indennita' militare prevista per i celibi;
  • c)i tre quinti dell'indennita' di carovita, comprese le quote per la famiglia;
  • d)i tre quinti dell'indennita' caropane, comprese le quote per le persone di famiglia;
  • e)i tre quinti dell'assegno personale di cui fossero eventualmente provvisti;
  • f)i tre quinti del soprassoldo per distintivi di merito. Sono sospese:
  • g)l'indennita' militare speciale;
  • h)l'indennita' di alloggio. Nel caso di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono corrisposte le intere competenze, escluse l'indennita' di alloggio e di cavallo. Durante la licenza straordinaria per infermita', dipendente o non da causa di servizio, non sono dovuti, dal giorno di inizio dell'assenza, le seguenti indennita': manicomiale, di malaria, di disagiata residenza, speciale vestiario per l'uso dell'abito civile, giornaliera di presenza; per l'indennita' giornaliera carceraria e per l'indennita' giornaliera d'ordine pubblico si applicano le particolari disposizioni che le riguardano.

Testo in vigore dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-02-15;77~art7 · fonte del testo