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[1]Sono abrogati gli articoli 53, 55 e 126 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, nonche' le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953

[4]EINAUDI

[5]DE GASPERI - ZOLI - - PELLA - PACCIARDI Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Testo in vigore dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;77~art9 · fonte del testo