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I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1962.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008
