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Il termine di scadenza del vincolo alberghiero previsto dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 19 marzo 1945, n. 117, e' prorogato al 31 dicembre 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1952, n. 58 ha disposto (con l'art. 6) che "Il termine di scadenza del vincolo alberghiero [...] gia' prorogato al 31 dicembre 1951 con la legge 29 maggio 1951, n. 358, e' ulteriormente prorogato sino alla data di entrata in vigore della nuova legge sulla proroga delle disposizioni relative al vincolo alberghiero, ferme rimanendo le altre disposizioni vigenti sul vincolo alberghiero."
Testo in vigore dal 21 dicembre 1951 al 19 aprile 1952
