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[1]E' vietato l'invio all'estero, per Mostre o Esposizioni, di opere d'arte antica e di manoscritti appartenenti allo Stato o a qualsiasi altro ente ed istituto legalmente riconosciuto.

[2]La presente disposizione si applica anche agl'incunaboli della stampa e ai libri rari, dei quali si abbiano nelle biblioteche pubbliche meno di tre esemplari. Ove invece esistano piu' di tre esemplari, l'invio all'estero e' subordinato all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, secondo le modalita' di cui al successivo art. 2.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-01-11;50~art1 · fonte del testo