Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 2 aprile 1950, n. 328.
Abrogato dal 2 luglio 1950
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1950 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 2 aprile 1950, n. 328.
Abrogato dal 2 luglio 1950
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950. 77 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: E' vietato l'invio all'estero, per Mostre o Esposizioni, di opere d'arte antica e di manoscritti appartenenti allo Stato o a qualsiasi altro ente ed istituto legalmente riconosciuto.
tolto: La presente disposizione si applica anche agl'incunaboli della stampa e ai libri rari, dei quali si abbiano nelle biblioteche pubbliche meno di tre esemplari. Ove invece esistano piu' di tre esemplari, l'invio all'estero e' subordinato all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, secondo le modalita' di cui al successivo art. 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1950, N. 328
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-01-11;50~art1 · fonte del testo