Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950. Leggi il testo vigente →
[1]Nell'interno del Regno, i manoscritti, gli incunaboli della stampa e i libri rari potranno figurare soltanto in mostre che siano organizzate da biblioteche governative o da biblioteche di pubblici enti.
[2]Tali Mostre devono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale potra' richiedere l'adozione di tutti quei mezzi di garanzia che valgano a tutelare la conservazione e l'incolumita' delle opere esposte.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1940 al 2 luglio 1950
