[1]Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano ai luoghi di culto, e, in generale, agli istituti, collegi o convitti religiosi o che siano sotto la dipendenza di autorita' ecclesiastiche, sempre che le rispettive attivita' artistiche e didattiche siano dirette a scopo di culto, e neppure si applicano ai Regi conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati.

[2]Le disposizioni di cui al precedente art. 3 non si applicano alle orchestrine dei caffe', cinematografi e delle sale da ballo, con un numero di persone non superiore a sei alle orchestre costituite, in occasione di saggi scolastici, da allievi di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, di collegi o convitti; alle orchestre costituite per feste di beneficenza alle bande musicali.

Testo vigente dal 2 luglio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;977~art4 · fonte del testo