[1]Per far parte delle orchestre, di cui all'art. 1, si richiede:

  • a)il diploma o la corrispondente licenza di grado superiore, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
  • b)l'attestato di compimento del periodo medio, oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore o il corrispondente diploma di licenza normale, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

[2]Le orchestre dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

[3]Il diploma, la licenza o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi all'istrumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.

Testo vigente dal 2 luglio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;977~art3 · fonte del testo