Art. 3
[1]Per far parte delle orchestre, di cui all'art. 1, si richiede:
- a)il diploma o la corrispondente licenza di grado superiore, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;
- b)l'attestato di compimento del periodo medio, oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore o il corrispondente diploma di licenza normale, quando si voglia far parte di orchestre di operette.
[2]Le orchestre dell'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.
[3]Il diploma, la licenza o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi all'istrumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.
Testo vigente dal 2 luglio 1934
