[1]Coloro che intendono aprire nuovi Istituti o Scuole di musica, anche se trattisi di enti pubblici, debbono chiederne ed ottenerne autorizzazione dal Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichita' e belle arti).

[2]Al predetto Ministero spetta la sorveglianza su tutti gli Istituti e Scuole di musica.

Testo vigente dal 2 luglio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-06-04;977~art5 · fonte del testo