Art. 5
[1]Coloro che intendono aprire nuovi Istituti o Scuole di musica, anche se trattisi di enti pubblici, debbono chiederne ed ottenerne autorizzazione dal Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale antichita' e belle arti).
[2]Al predetto Ministero spetta la sorveglianza su tutti gli Istituti e Scuole di musica.
Testo vigente dal 2 luglio 1934
