[1]Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C.R.I., la quale potra' continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale infermieristico.

[2]Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C.R.I.

Testo vigente dal 14 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098~art5 · fonte del testo