Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.

Testo vigente dal 14 agosto 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-07-19;1098~art6 · fonte del testo