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Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENI assume, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, tutte le iniziative idonee a costituire e gestire, per conto e nell'interesse dello Stato, una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi da utilizzare per far fronte a momentanee carenze di prodotti petroliferi sul mercato nazionale o a situazioni di emergenza. Le quantita' di greggio e di prodotti petroliferi da destinare a scorta strategica e, verificandosene la necessita', le modalita' di raffinazione e di immissione al consumo delle stesse, sono determinate, sentito il Ministro delle finanze, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, salvi in ogni caso, i limiti di spesa di cui alla presente legge. Lo stesso Ministro puo', sentito il Ministro delle finanze, autorizzare l'ENI, qualora le capacita' di stoccaggio e di raffinazione del gruppo pubblico non siano sufficienti, a stipulare convenzioni per lo stoccaggio e, occorrendo, per la raffinazione e la distribuzione della scorta strategica. Gli introiti derivanti all'ENI dalla vendita dei prodotti ottenuti dal greggio destinato a scorta strategica vengono dall'ENI reimpiegati per la ricostituzione della scorta stessa. E' in ogni caso vietata l'esportazione del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi destinati a scorta strategica.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1981 al 1 gennaio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-10;22~art2 · fonte su Normattiva