Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 230/1988

    Altra decisione
    25 febbraio 1988

    Spetta al giudice a quo - cui vanno pertanto restituiti gli atti - valutare se sussista, alla stregua dello ius superveniens, la rilevanza della proposta questione incidentale di legittimita` costituzionale. (Restituzione degli atti relativi alla questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. e concernente l'art. 1, L. 10 febbraio 1981, n. 22, modificato con L. 23 dicembre 1983, n. 731, in quanto impone, agli imprenditori del settore dei prodotti petroliferi, l'obbligo, penalmente sanzionato, di costituire e mantenere un rilevante ammontare di scorte di tali prodotti. L'art. 2 della sopravvenuta L. 10 marzo 1986, n. 61, ha, peraltro, abrogato la disposizione denunciata con effetto dall'1 marzo 1986).

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Disciplina delle scorte petrolifere · Art. 2 Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-02-10;22~art1 · fonte su Normattiva