Disciplina delle "strade del vino"

Art. 3 — Requisiti del disciplinare

Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualita'. Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera C), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;268~art3 · fonte su Normattiva