Disciplina delle "strade del vino"

Art. 2 — Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione

Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:

  • a)il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
  • b)il comitato promotore;
  • c)il comitato di gestione;
  • d)il sistema della segnaletica;
  • e)le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino". Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-27;268~art2 · fonte su Normattiva