Disciplina delle "strade del vino"
Art. 2 — Strumenti di organizzazione, gestione e fruizione
Le regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle "strade del vino", possono prevedere i seguenti strumenti:
- a)il disciplinare della "strada del vino" sottoscritto dai vari soggetti aderenti;
- b)il comitato promotore;
- c)il comitato di gestione;
- d)il sistema della segnaletica;
- e)le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "strade del vino". Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
