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Le vendite di fine stagione o saldi, che devono essere presentate al pubblico come tali, possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, che saranno determinati dalla camera di commercio, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze dei consumatori, previa consultazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti a carattere generale provincialmente piu' rappresentative, e sentiti i comuni interessati e le organizzazioni dei consumatori. La ditta interessata e tenuta a darne comunicazione al comune almeno cinque giorni prima, indicando la data di inizio della vendita e la sua durata, che non potra' superare le quattro settimane.

Testo in vigore dal 24 marzo 1980 al 3 maggio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-03-19;80~art7 · fonte su Normattiva