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Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10 luglio al 10 settembre. 2. La ditta interessata e' tenuta a dare comunicazione al comune, almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione di vendite di fine stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata
Testo in vigore dal 3 maggio 1991 al 9 maggio 1998
